STATUTO
Approvato dall’Assemblea degli Associati del consiglio direttivo Adeguamento riforma 2023
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KUNG FU – SHU TAO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA’, AFFILIAZIONE, DURATA
Articolo 1 – Denominazione e sede
Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D.lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita, nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, un’associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica Kung Fu – Shu Tao” in breve A.S.D Shu Tao (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.lgs. 39/2021.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D.
L’associazione Sportiva Dilettantistica Kung Fu – Shu Tao ha sede nel Comune di Olgiate Olona – (VA) – CAP 21057, in Via Redaelli n° 8 ed è retta dal presente statuto.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica è iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, codice fiscale 90044900125
L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
Articolo 2 – Scopo e Attività
- L’Associazione è un’associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività, e nell’accesso alle cariche elettive, a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
- Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
- L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021.
- Nello specifico l’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Kung Fu: Taijiquan e Shaolin, inclusi altri stili facenti parte del programma della scuola del M° Chang Dsu Yao, ovvero: Tui Shou, Qi Gong, Baguazhang, Mei Hua Ch’uan, Pa Chi Ch’uan, Tan Lang, Xingyiquan, nonché attività correlate, ossia: ginnastica posturale, ginnastica generale, meditazione e tecniche di rilassamento. Gli scopi fondamentali dell’Associazione sono la conservazione, la trasmissione, lo studio e la ricerca del Kung Fu, come pure quello di trasmettere i due stili i principali che caratterizzano questa arte marziale cinese e, più in generale, quello delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A. Tali discipline sono intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle medesime. L’Associazione ha inoltre per scopo quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della organizzazione Nazionale di appartenenza. In tal senso è compresa l’attività didattica all’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, nonché la gestione di impianti e attrezzature utili e necessarie allo svolgimento delle attività sopra riportate. A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l’Associazione formulerà domanda all’Ente Agenzia delle entrate, direzione principale della provincia di Varese, all’ufficio territoriale del comune di Busto Arsizio, riservandosi, in seguito, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.
- L’Associazione Kung Fu Shu Tao potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione dell’Ente prescelto CSEN, indire manifestazioni stage e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle attività sportive indicate, compresa le attività paralimpiche. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.
- Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati. A mero titolo esemplificativo si riportano di seguito attività secondarie, quali:
- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive utili alla pratica della disciplina del Kung Fu.
- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, la eventuale gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budget pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere, nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all’estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
- promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l’edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita, anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico, dei prodotti relativi;
- compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.
Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.
- L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
Articolo 3 – Affiliazione
- L’Associazione sceglie l’ente di promozione e procede alla propria affiliazione all’Ente CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) codice affiliazione n° 39774, Ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI – adottando le tessere nazionali quali tessere del sodalizio stesso.
- Con l’affiliazione, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’I.P.C. (International Paralympic Committee ), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), nonché a tutte le disposizioni statutarie di Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
- L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
- Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti o delle Federazioni nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.lgs. 39/2021.
Articolo 4 – Durata
L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza, come previsto dall’art. 29 del presente statuto.
TITOLO II
ASSOCIATI – TESSERATI
RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI